1. All'articolo 571 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il curatore speciale per l'imputato incapace d'intendere o di volere può proporre l'impugnazione che spetta all'imputato»;
b) al comma 4, le parole: «tutore o del» sono soppresse.