Art. 87.

      1. All'articolo 571 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il curatore speciale per l'imputato incapace d'intendere o di volere può proporre l'impugnazione che spetta all'imputato»;

          b) al comma 4, le parole: «tutore o del» sono soppresse.